Accordo costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po

Per consultare le leggi regionali di Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto relative al presente Accordo, consultare la pagina: https://www.agenziapo.it/content/normative-di-riferimento

Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po

Art. 1. Oggetto e contenuto

1. Con il presente accordo le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l’agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all’articolo 4.

1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.(1)

 2. Il presente accordo disciplina l’organizzazione e le funzioni dell’agenzia nell’ambito del bacino idrografico del fiume Po.

Art. 2. Generalità

1. L’agenzia è denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d’indirizzo di cui all’articolo 6.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, l’agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.

3. L’agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

Art. 3. Ambito territoriale dell’Agenzia

1. In fase di prima applicazione, l’agenzia esercita le funzioni di cui all’articolo 4 nell’ambito territoriale definito dall’allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell’agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4. Funzioni

1. L’agenzia, sulla base della pianificazione dell’Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

a) la programmazione operativa degli interventi;

b) la progettazione e attuazione degli interventi;

c) la polizia idraulica;

d) la gestione del servizio di piena;

e) l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;

f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell’articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l’unitarietà a scala di bacino idrografico.

f bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.(2)

2. L’agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

2 bis. L’Agenzia può svolgere i compiti e le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo. (3)

Art. 5. Avvalimento

1. Fermo restando l’ambito istituzionale delle funzioni attribuite all’agenzia ai sensi dell’art. 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell’agenzia per l’esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l’agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

Art. 6. Organi dell’agenzia

1.Sono organi dell’agenzia

1) il Comitato d’indirizzo;

2) il Direttore;

3) il Collegio dei revisori.

Art. 7. Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all’art. 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.

2. Il Comitato, nell’ambito delle proprie competenze, in particolare:

a) conferisce e revoca l’incarico di Direttore;

b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l’attuazione;

c) definisce le articolazioni territoriali di cui all’art. 2;

d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal Direttore;

e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;

f) approva la relazione programmatica sull’attività dell’agenzia predisposta dal Direttore;

g) delibera in materia di accordi per l’avvalimento di cui all’art. 5.

3. Il Comitato d’indirizzo adotta i propri atti all’unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

Art. 8. Comitato tecnico

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l’attività dell’agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all’art. 1.

Art. 9. Direttore

1. Il Direttore è scelto dal Comitato d’indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.

2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall’art. 2119 del codice civile.

3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all’art. 11.

4. Il Direttore, sentito il Comitato d’indirizzo, conferisce l’incarico ai dirigenti.

5. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all’approvazione del Comitato d’indirizzo:

a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;

b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull’attività svolta dall’agenzia;

c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

Art. 10. Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d’indirizzo.

2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.

3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell’agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d’indirizzo e alle Regioni.

Art. 11. Organizzazione e Personale

1. L’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. L’agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.

3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell’agenzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.

4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001.

Art. 12. Patrimonio

1. Il patrimonio dell’agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.

2. In caso di scioglimento dell’agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 13. Ordinamento contabile dell’Agenzia

1. L’ordinamento contabile dell’Agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

2. Il bilancio dell’agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell’annualità, dell’integrità, della specificazione, dell’universalità, dell’unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.

3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l’assestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.

4. Il rendiconto dell’agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.

5. L’agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché dal regolamento di contabilità.

6. L’agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

Art. 14. Disposizioni transitorie

1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali istitutive dell’agenzia.

2. Il subentro dell’agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell’accordo stipulato, ai sensi dell’articolo 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.

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(1) comma aggiunto dalle seguenti Leggi Regionali: Piemonte, L.R. 9 luglio 2020 n. 15, art. 38; Lombardia, L. R. 6 agosto 2021 n. 15, art. 23; Emilia-Romagna, L. R. 29 luglio 2021 n. 12, art. 2; Veneto, L.R. 19 novembre 2021 n. 33, art. 2;

(2) lettera aggiunta dalle seguenti Leggi Regionali: Piemonte, L.R. 12 agosto 2013 n.17, art. 17; Lombardia, L.R. 21 febbraio 2011 n. 3, art. 14, comma 1, lett. a); Emilia-Romagna, L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, art. 55; Veneto, L.R. n. 31 del 22 ottobre 2014, art. 1.

(3) comma aggiunto dalle seguenti Leggi Regionali: Piemonte, L.R. 9 luglio 2020, n. 15, art. 39; Lombardia L.R. 6 agosto 2021 n. 15, art. 23; Emilia-Romagna, L.R. 29 luglio 2021 n. 12, art. 3; Veneto, L.R. 19 novembre 2021 n. 33, art. 3.

 

 

 

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